Iscrizioni classi 1

  ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

     Si informa la gentile utenza che le iscrizioni possono essere effettuate in due modi:

  1. Scaricando da questo sito i relativi moduli che, appena compilati, possono essere inviati insieme ai Documenti al seguente indirizzo di posta elettronica dell’Istituto: rmri08000g@istruzione.it
  2. Recandosi presso l’Istituto, tutti i giorni dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Alunni provenienti dalla scuola media

Classi Prime

Le iscrizioni alle classi prime  devono essere effettuate on-line sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) www.iscrizioni.istruzione.itdal 07/01/2021 al 31/01/22

 ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
e compilare la domanda in tutte le sue parti inserendo il codice della scuola prescelta: 

RMRI08000G per la sede di Tivoli Viale Mazzini, 65  

RMRI08001L per la sede di Guidonia Montecelio Via Zambeccari 1
 

La scuola è a disposizione per consulenza e per la compilazione delle domande di iscrizione dal lunedì al venerdì nella sede centrale di Tivoli viale Mazzini 65 dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Documenti da consegnare dopo l’esame di licenza media
entro il 10/07/2022
  1. Certificato di Licenza media
  2. Certificato di vaccinazione o fotocopia del libretto delle vaccinazioni
  3. Fotocopia di un documento di identità personale
  4. Fotocopia documenti genitori
  5. Certificato di idoneità specifica da richiedere all’ufficio di Medicina Legale della ASL di appartenenza (solo per gli iscritti agli indirizzi di Manutenzione e Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali (Chimica e Moda)
  6. Ricevuta del versamento volontario di € 30,00 sul c/c postale n. 74359001 intestato a IPIAS Olivieri – Viale Mazzini, 65 – 00019 Tivoli

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

 L’’Istituto Professionale Statale “Orazio Olivieri”, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione e di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del dell’istituzione scolastica incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni.

Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo delle iscrizioni; la mancata fornitura potrà comportare l’impossibilita’ della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni.

Normativa di riferimento (ambito scolastico):

– DPR 20 marzo 2009, n. 81, ‘Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’.

– DPR 20 marzo 2009, n. 89, ‘Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’.

– DPR 15 marzo 2010, n. 89, ‘Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’.

– DPR 15 marzo 2010, n. 87, ‘Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’.

– DPR 15 marzo 2010, n. 88, ‘Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’.

– DPR 7 marzo 2013, n. 52, ‘Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei’.

– Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ‘Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53’.

– Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ‘Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53’.

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato’ e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione decennale.

– Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ‘Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate’, e successive modificazioni.

– Legge 8 ottobre 2010, n. 170 ‘Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico’.

– DPR 31 agosto 1999, n. 394, ‘Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286’.

– Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, ‘Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana’.

– Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, e successive modificazioni.

– Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.

– Circolare ministeriale recante ‘Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016’, n. 51 del 18-12-2014.

In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 qui di seguito riportato:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale con le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione:

Art. 316 comma 1 – Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter comma 3 – Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater comma 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

La compilazione dei moduli di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.