Cos'è
Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d’istituto. Se non vi fosse sarebbe necessario che il Ds la nominasse immediatamente, se non via abbia già provveduto (deve essere fatto entro il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni). La Commissione Elettorale d’istituto nominata dal dirigente scolastico è composta di cinque membri designati dal consiglio d’Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Come si accede al servizio
Contatti
- Telefono: 06 121122365
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